Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 128, c.d. decreto rilancio, recante “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19”, prevede al titolo ii, artt. 24-65, misure a sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall’emergenza sanitaria.
L’art. 25 di detto decreto prevede lo stanziamento di contributi a fondo perduto in favore di autonomi e imprese in crisi economica e di liquidità.
La finalità perseguita dalla disposizione è dunque quella di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “covid-19”, demandando all’agenzia delle entrate sia la concessione di un contributo a fondo perduto, sia l’attività di recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti.
Beneficiari del contributo
Saranno beneficiari tutti quei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita iva, di cui al tuir (dpr 917/1986), tra queste sono ricomprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa. La norma ricomprende tra i beneficiari anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Non possono in ogni caso beneficiare del contributo:
- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
- gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del tuir;
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del tuir;
- i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
- i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Condizioni per accedere al contributo a fondo perduto
Il contributo come sopra definito viene riconosciuto in presenza di due condizioni:
- Compensi o ricavi, relativi al periodo d’imposta 2019, non superiori a cinque milioni di euro;
- Ammontare del fattura o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi rispetto a quello del mese di aprile 2019
Inoltre si deve evidenziare che:
- Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
- Per i soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell’insorgere dello stato di emergenza covid-19 non è necessaria la verifica della condizione del calo di fatturato
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